Le improvvise dimissioni del capo di gabinetto e dell'assessore più importante della giunta Raggi hanno sorpreso tutti. Intanto sorprende l'annuncio, fatto da Raggi con un post su facebook pubblicato alle cinque di mattina. Siccome ANSA scrive che Raineri e Minenna hanno rassegnato ieri le proprie dimissioni, il ritardo nella comunicazione è un calcolo preciso per evitare che la notizia uscisse sui quotidiani di oggi. E dire che l'incipit del post di Raggi è: "Trasparenza. È uno dei valori che ci contraddistingue e che perseguiamo". Al massimo trasparenza molto posticipata. Possiamo immaginare frenetici contatti notturni tra Roma e Milano.
L'annuncio notturno ha provocato da stampa e osservatori reazioni e commenti piuttosto scomposti e disorganici. Nel post Raggi cita un parere dell'ANAC che indicherebbbe scorretta la nomina di Raineri perché riferita all'art. 110 del Testo Unico Enti Locali (TUEL) anzichè all'articolo 90 della stessa legge. Qualcuno ha scritto che con l'art. 90, il cui titolo è Uffici di supporto agli organi di direzione politica, la nomina del capo di gabinetto sarebbe dovuta avvenire con un bando pubblico, ecco perché non sarebbe valida. Ho letto la legge e non parla di bandi di evidenza pubblica. Il capo di gabinetto è una figura strettamente politica e l'incarico deve essere affidato in via fiduciaria, non certo tramite concorso per titoli.
Del resto, se l'appunto dell'ANAC è solo sull'articolo di legge del TUEL citato nel decreto di nomina, basterebbe un nuovo decreto riferito all'art. 90 e Raineri potrebbe essere immediatamente reintegrata nel suo ruolo. Invece, dopo la revoca, Raineri ha rassegnato le dimissioni.
La differenza tra l'art. 110 e l'art. 90 è un altra, sottile ma cruciale. L'articolo 90 del TUEL in merito agli incarichi dati a dipendenti pubblici al primo comma specifica:
Ah questa è una notizia.
«Sì, credo di stare meno tempo del dovuto in Campidoglio, non voglio vivere fuori così tanto da Milano e poi tra tre anni vado in pensione».
E lei difende il suo stipendio in vista di quel momento, giusto?
«Certo, non posso consentirmi il lusso di vedermi ridotta la pensione».
Se l'ANAC di Cantone inquadra il contratto di Raineri in Campidoglio nell'ambito dell'art. 90, la legge non parla di riconoscimento dell'anzianità di servizio, specifica inserita invece nell'art. 110. Quindi il tempo passato nel gabinetto Raggi non varrebbe per il raggiungimento della pensione. Pensione alla quale Raineri sembra tenere molto, letta l'intervista agostana. Se fosse questa la ragione delle sue dimissioni?
L'annuncio notturno ha provocato da stampa e osservatori reazioni e commenti piuttosto scomposti e disorganici. Nel post Raggi cita un parere dell'ANAC che indicherebbbe scorretta la nomina di Raineri perché riferita all'art. 110 del Testo Unico Enti Locali (TUEL) anzichè all'articolo 90 della stessa legge. Qualcuno ha scritto che con l'art. 90, il cui titolo è Uffici di supporto agli organi di direzione politica, la nomina del capo di gabinetto sarebbe dovuta avvenire con un bando pubblico, ecco perché non sarebbe valida. Ho letto la legge e non parla di bandi di evidenza pubblica. Il capo di gabinetto è una figura strettamente politica e l'incarico deve essere affidato in via fiduciaria, non certo tramite concorso per titoli.
Del resto, se l'appunto dell'ANAC è solo sull'articolo di legge del TUEL citato nel decreto di nomina, basterebbe un nuovo decreto riferito all'art. 90 e Raineri potrebbe essere immediatamente reintegrata nel suo ruolo. Invece, dopo la revoca, Raineri ha rassegnato le dimissioni.
La differenza tra l'art. 110 e l'art. 90 è un altra, sottile ma cruciale. L'articolo 90 del TUEL in merito agli incarichi dati a dipendenti pubblici al primo comma specifica:
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.L'art. 110 al comma 5 invece recita:
Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.Il 13 agosto scorso Raineri, intervistata dal Messaggero, dichiarava: «Io sono un magistrato in aspettativa e senza assegni. O mi paga il ministero della Giustizia o il Campidoglio cosa cambia? E le ripeto: ci rimetto. Ecco perché tornerò a breve a fare il magistrato».
Ah questa è una notizia.
«Sì, credo di stare meno tempo del dovuto in Campidoglio, non voglio vivere fuori così tanto da Milano e poi tra tre anni vado in pensione».
E lei difende il suo stipendio in vista di quel momento, giusto?
«Certo, non posso consentirmi il lusso di vedermi ridotta la pensione».
Se l'ANAC di Cantone inquadra il contratto di Raineri in Campidoglio nell'ambito dell'art. 90, la legge non parla di riconoscimento dell'anzianità di servizio, specifica inserita invece nell'art. 110. Quindi il tempo passato nel gabinetto Raggi non varrebbe per il raggiungimento della pensione. Pensione alla quale Raineri sembra tenere molto, letta l'intervista agostana. Se fosse questa la ragione delle sue dimissioni?
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